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  • Progetto Magenta

Statuto

STATUTO
Della Associazione a partecipazione politica
“PROGETTO MAGENTA”
INDICE
 
ART. 1) DENOMINAZIONE
ART. 2) SEDE E DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 3) ISCRIZIONE E ADESIONE
ART. 4) DIRITTI DEI SOCI
ART. 5) ESCLUSIONE
ART. 6) PRINCIPI ISPIRATORI E FINALITA’
ART. 7) TRASPARENZA
ART. 8) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 9) L’ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 10) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 11) IL COORDINATORE
ART. 12) IL VICE-COORDINATORE
ART. 13) IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
ART. 14) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. 15) VOTAZIONI
ART. 16) ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI
ART. 17) SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 18) SIMBOLO
ART. 19) NORMA FINALE
ART. 20) NORME TRANSITORIE
 
 
ART. 1) DENOMINAZIONE
1.1 E’ costituita ai sensi del codice civile l’Associazione di partecipazione politica “PROGETTO MAGENTA” di seguito indicata anche come Associazione.
 
ART. 2) SEDE E DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
2.1 La sede dell'Associazione è fissata in via Melzi n° 29/33 a Magenta (MI).
2.2 IL trasferimento Della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.
2.3 L’Associazione ha durata illimitata.
 
ART. 3) ISCRIZIONE E ADESIONE
3.1  Possono iscriversi all'Associazione tutti i cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
3.2  I Soci accettano il presente statuto, condividono i valori fondanti, le finalità dell'Associazione ed accettano le delibere degli organismi associativi.
3.3 L'iscrizione è individuale, non sono ammesse iscrizioni collettive.
3.4 Non possono iscriversi all'Associazione gli iscritti a partiti politici, ad associazioni e organizzazioni politiche, associazioni segrete e a tutte le altre forme di aggregazione che sono in contrasto con i valori e le finalità dell’Associazione.
3.5 All'atto dell’iscrizione il richiedente dovrà compilare un apposito modulo da presentare al Consiglio Direttivo e dovrà versare l'intera quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo.
3.6 Il rinnovo dell'iscrizione si considera perfezionato al versamento della quota associativa.
3.7 L'iscrizione è annuale e scade al termine di ogni anno solare.
3.8 30 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea dei Soci, le domande d'iscrizione sono sospese e decorrono dal giorno successivo alla conclusione dell'assemblea.
3.9 L'eventuale rifiuto della domanda d'iscrizione deciso dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato al richiedente, a cura del Coordinatore, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda stessa.
3.10 Il richiedente può entro 30 giorni presentare ricorso avverso al rifiuto al Collegio dei Probiviri.
 
ART. 4) DIRITTI DEI SOCI
Ogni Socio ha il diritto di:
4.1 partecipare alla vita dell’Associazione e a tutte le attività e iniziative anche con iniziativa di proposta;
4.2 manifestare liberamente le proprie idee all'interno dell’Associazione;
4.3 ricevere puntuali informazioni sull'attività dell’Associazione;
4.4 eleggere gli Organi associativi;
4.5 essere eletto negli Organi associativi, se maggiorenne.
 
ART. 5) ESCLUSIONE
Si decade dalla qualifica di Socio per:
5.1 dimissioni comunicate in forma scritta al Consiglio Direttivo;
5.2 mancato pagamento della quota annuale d’iscrizione;
5.3 inosservanza delle norme dello statuto;
5.4 aver tenuto comportamenti lesivi dell'immagine pubblica dell’Associazione;
5.5 aver prodotto nocumento alla vita democratica e partecipativa dell’Associazione;
5.6 aver contribuito singolarmente o collettivamente a produrre danni morali o materiali all’Associazione e ai suoi beni;
5.7 essere stato condannato penalmente o abbia in corso procedimenti penali, essere soggetto o essere stato, a misure di prevenzione, misure di sicurezza, misure restrittive o patrimoniali contemplate dalla legge, essere stato dichiarato decaduto a qualsiasi titolo da incarichi pubblici;
5.8 esclusione temporanea dalla vita associativa;
5.9 espulsione;
5.10 decesso.
5.11 Avverso tale esclusione, il Socio può entro 30 giorni presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.
5.12 Esclusi i casi di dimissioni e decesso, l’esclusione dall’Associazione deve essere motivata dal Consiglio Direttivo e prontamente comunicata all'interessato dal Coordinatore, è ammesso il ricorso presso il collegio dei Probiviri entro 30 gg. dalla comunicazione.
 
ART. 6) PRINCIPI ISPIRATORI E FINALITA’
L'Associazione PROGETTO MAGENTA è composta da cittadini provenienti da diverse esperienze politiche, sociali e culturali.
L'Associazione promuove l'impegno a lavorare per il bene comune della città di Magenta e dei suoi cittadini al di là di posizioni precostituite e con il fine di un effettivo rilancio civile, sociale, etico e politico della città.
A tal fine l'Associazione promuove azioni che hanno un preciso orientamento valoriale per garantire a tutti i cittadini diritti universali non declinabili nel merito per origine, residenza, cultura, orientamento politico, affettivo, sessuale, spirituale e religioso e una vita dignitosa e libera.
PROGETTO MAGENTA è un'Associazione democratica, non-violenta e laica e rispetta ogni altra forma democratica di espressione politica, sociale, spirituale e religiosa.
L'Associazione promuove azioni che valorizzano lo sviluppo economico e sociale sostenibile con un modo nuovo di amministrare la città in termini di buon governo e per una cittadinanza responsabile.
L'Associazione promuove un percorso politico frutto di scelte condivise, con l'elaborazione di nuovi progetti nel rispetto e nell'interesse dell'individuo, della collettività e della storia civile, sociale e urbanistica della città.
L'Associazione vuole innovare, pur nella constatazione che beni e risorse non sono illimitate, il modo di amministrare la città intervenendo in tutti gli ambiti con il pieno riconoscimento dei diritti della persona e per far fronte a vecchi e nuovi bisogni.
Al centro di PROGETTO MAGENTA c’è la scelta e la volontà di prendersi cura di tutti coloro che “abitano” la città con particolare attenzione a chi vive nel disagio sociale e economico.
 
ART. 7) TRASPARENZA
7.1 L’Associazione si impegna, sotto l'eventuale coordinamento del Coordinatore, a rendere pubblica la propria attività’ utilizzando tutti gli strumenti e le modalità ritenuti appropriati a garantire informazione sulla propria attività e a favorire la partecipazione da parte dei cittadini alla vita pubblica della propria città.
 
ART. 8) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
8.1 L’Associazione è organizzata in modo da garantire pari dignità a tutti gli associati e la equa e democratica partecipazione di tutti i Soci.
8.2 Gli organi dell’Associazione sono:
- L’assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il collegio dei Probiviri.
 
ART. 9) L’ASSEMBLEA DEI SOCI
9.1 L'assemblea è l'adunanza di tutti i Soci in regola con le norme previste dal presente Statuto ed è sovrana.
9.2 L'assemblea è, di norma, ordinaria.
9.3 L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno su decisione del Consiglio Direttivo che ne predispone l'ordine del giorno.
9.4 La convocazione all'assemblea è comunicata ai Soci dal Coordinatore, di norma almeno 10 giorni lavorativi prima dello suo svolgimento tramite posta elettronica e con pubblicazione della notizia sul sito web dell’Associazione.
9.5 L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
9.6 Presiede l'assemblea il Coordinatore e, in caso di assenza, il Vice-Coordinatore o il presidente del collegio dei Probiviri.
9.7 L’assemblea delibera le linee politiche dell’Associazione, esamina le proposte e le eventuali modifiche di carattere statutario e decide su di esse, approva i bilanci dell’Associazione e gli eventuali regolamenti.
9.8 L'assemblea ordinaria ogni tre anni procede alla elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e dei componenti del Collegio dei Probiviri.
9.9 Sono previste assemblee straordinarie per motivi di rilevante importanza.
9.10 L'assemblea straordinaria è convocata, comunicata e condotta secondo le modalità dell'assemblea ordinaria.
9.11 Ogni Socio ha diritto ad esprimere un singolo voto.
9.12 Ogni atto deliberativo deciso all'interno dell'assemblea ordinaria o straordinaria deve essere confermato da voto palese e iscritto a verbale unitamente al risultato della votazione.
9.13 In mancanza del verbale scritto le deliberazioni assembleari sono considerate nulle.
 
ART. 10) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
10.1 Il Consiglio Direttivo attua le linee politiche deliberate dall’assemblea.
10.2 Composizione del Consiglio Direttivo: Il Consiglio Direttivo è formato dal:
- Coordinatore;
- Vice-Coordinatore;
- Responsabile Amministrativo.
10.3 Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 7 persone ed al suo interno si possono eleggere le ulteriori cariche.
10.4 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni; i suoi componenti possono essere rieletti consecutivamente per un solo ulteriore mandato.
10.5 Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno:
- il Coordinatore;
- il Vice-Coordinatore;
- il Responsabile Amministrativo;
- e se lo ritiene opportuno altri incarichi.
10.6 Venendo meno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo i rimanenti componenti hanno l'obbligo di convocare entro 30 giorni una assemblea straordinaria con ordine del giorno esclusivo: ''elezione del nuovo Consiglio Direttivo”, in caso di inadempienza l'assemblea è convocata dal Collegio dei Probiviri.
10.7 Venendo meno per qualsiasi motivo un componente del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di cooptare, una sola volta nel corso del proprio mandato, un Socio della Associazione che rimane in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
10.8 Compiti del Consiglio Direttivo:
10.8.1 Convoca l’assemblea e ne predispone il relativo ordine del giorno;
10.8.2 Stabilisce l'eventuale codice etico dell'Associazione;
10.8.3 Può redigere dei regolamenti interni per la disciplina della vita della Associazione, la convocazione delle assemblee e tutto quello che riguarda la vita dell’Associazione stessa che non sia espressamente disciplinato dal presente statuto. I regolamenti così redatti entrano in vigore in maniera provvisoria fino alla prima convocazione dell’assemblea dei Soci, che li esamina e approva in via definitiva;
10.8.4 Decide la costituzione di gruppi di lavoro e i suoi componenti su specifiche aree tematiche;
10.8.5 Convoca 5 giorni prima le riunioni del Consiglio Direttivo con comunicazione ai componenti e ai componenti del Collegio dei Probiviri a mezzo email, facendone pubblicare la notizia sul sito web dell'Associazione, 5 giorni prima unitamente all'ordine del giorno;
10.8.6 Redige l'ordine del giorno della riunione del Consiglio Direttivo convocata;
10.8.7 Accetta o rifiuta l'iscrizione dei nuovi Soci;
10.8.8 Provvede, nei casi previsti dallo statuto, all'esclusione dei soci comunicando per iscritto all'interessato tale decisione;
10.8.9 Provvede all'esecuzione, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, degli atti e degli eventuali provvedimenti disciplinari, deliberati dal Collegio dei Probiviri;
10.8.10 Sceglie l'ubicazione della sede dell'Associazione all’interno del territorio cittadino e decide della eventuale apertura di sedi distaccate;
10.8.11 Predispone tutti moduli associativi e i documenti funzionali alla vita dell’Associazione;
10.8.12 Il Consiglio Direttivo predispone gli atti necessari alla presentazione del bilancio in assemblea;
10.8.13 Stabilisce annualmente l’importo della quota associativa;
10.8.14 Su questioni di grande importanza e rilievo per i cittadini può decidere lo svolgimento di assemblee aperte a tutti i cittadini. Tali assemblee hanno solo potere consultivo e non prevedono l'espressione di voto da parte dei partecipanti.
10.9 Riunioni e Deliberazioni:
10.9.1 Ogni atto deliberativo assunto all'interno del Consiglio Direttivo deve essere confermato da voto palese e iscritto a verbale unitamente al risultato della votazione. In mancanza del verbale scritto le deliberazioni sono considerate nulle;
10.9.2 Nelle votazioni del Consiglio Direttivo, in caso di parità di voto, prevale il voto del Coordinatore e, in sua assenza, del Vice-Coordinatore;
10.9.3 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Coordinatore, in sua assenza o impedimento dal Vice-Coordinatore o su richiesta di almeno metà dei membri del Consiglio Direttivo: la convocazione contiene anche l’Ordine del Giorno stabilito dal Coordinatore;
10.9.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte, con il solo diritto di parola, a tutti i Soci. Ove necessario, il Coordinatore o la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo possono convocare riunioni a porte chiuse, previa adeguata giustificazione da rendere pubblica sul sito dell'Associazione insieme alla notifica di convocazione.
 
ART. 11) IL COORDINATORE
11.1 Il Coordinatore:
11.1.1 presiede l’assemblea dei Soci;
11.1.2 fa osservare, unitamente al Collegio dei Probiviri, le norme dello Statuto e garantisce la democrazia interna all’Associazione;
11.1.3 riceve le quote sociali d'iscrizione e rinnovo; può delegare a tale compito il Responsabile Amministrativo o altro componente del Consiglio Direttivo;
11.1.4 comunica per iscritto ai richiedenti l'iscrizione l'eventuale rifiuto all’iscrizione stessa;
11.1.5 rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed ha la firma sociale;
11.1.6 convoca, a mezzo email e pubblicazione sul sito web, 5 giorni prima della riunione il Consiglio Direttivo e ne dirige le riunioni;
11.1.7 può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione previsti dallo Statuto e di eventuali regolamenti nonché tutti gli adempimenti ritenuti necessari per la presentazione della lista e dei candidati dell’Associazione alle consultazioni elettorali comunali;
11.1.8 partecipa, con diritto di parola, alle riunioni del Collegio dei Probiviri; può delegare, per tale funzione, il Vice-Coordinatore o altro componente del Consiglio Direttivo.
11.2 Elezioni del Coordinatore:
11.2.1 è eletto ogni tre anni dal Consiglio Direttivo al suo interno con voto palese e a maggioranza semplice;
11.2.2 rimane in carica per tre anni, può essere rieletto;
11.2.3 nel caso in cui l’elezione del Coordinatore avvenga nello stesso anno delle elezioni amministrative, il Coordinatore rimane in carica fino al termine delle operazioni elettorali.
 
ART. 12) IL VICE-COORDINATORE
Il Vice-Coordinatore:
12.1 assiste il Coordinatore in tutte le sue attività e ne fa le veci in caso di assenza o impedimento;
12.2 viene eletto contemporaneamente al Coordinatore e rimane in carica per tre anni;
12.3 è rieleggibile.
 
ART. 13) IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
13.1 E' nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e gestisce la parte economica dell’Associazione; elabora e sottopone, in accordo con il Consiglio Direttivo, all’Assemblea le proposte di bilancio di previsione e consuntivo, redigendo apposite relazioni su delega del Coordinatore può riscuotere le quote sociali.
13.2 Viene eletto contemporaneamente al Coordinatore e rimane in carica per tre anni.
13.3 E' rieleggibile.
 
ART. 14) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
14.1 Il Collegio dei Probiviri è l’organo di garanzia dell’Associazione. Si compone di tre membri eletti dalla Assemblea dei Soci. Esso è chiamato:
14.1.1 a garantire il rispetto dello Statuto esprimendo, su controversie relative allo stesso, parere vincolante;
14.1.2 a garantire corrette regole di funzionamento della democrazia interna;
14.1.3 ad adottare autonomamente, o su proposta del Consiglio Direttivo, eventuali sanzioni disciplinari nei confronti dei Soci nei casi di comportamenti lesivi dell'immagine pubblica dell'Associazione o per gravi comportamenti lesivi della vita associativa. Le sanzioni sono deliberate dal Collegio a maggioranza dei componenti e comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
14.1.4 ad esprimere proposte nei casi di controversia tra organi dell'Associazione presentando anche proposte idonee a risolverle;
14.1.5 a convocare l’Assemblea qualora debba indire nuove elezioni del Consiglio Direttivo, sia per scadenza naturale, sia per decadenza a causa di voto di sfiducia: a tal fine il Collegio dei Probiviri decide le regole di votazione ed insedia la commissione elettorale composta da 3 soci scelti, a suo insindacabile giudizio, tra gli Associati che provvederanno al corretto svolgimento delle elezioni stesse;
14.1.6 a verificare il corretto svolgimento delle assemblee.
14.2 Il Collegio dei Probiviri rimane in carica tre anni. Alla prima riunione, convocata dal componente più anziano, entro 30 giorni dalla nomina, i componenti eleggono al proprio interno il presidente. Il Collegio dei Probiviri decade automaticamente solo nel caso di dimissione di tutti e i componenti. In tal caso, il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di convocare un'assemblea straordinaria per eleggere il nuovo Collegio di Garanzia.
14.3 Alle riunioni del Collegio può partecipare, con il solo diritto di parola, il Coordinatore o il Vice-Coordinatore o un delegato dal Consiglio Direttivo.
14.4 Tutti gli atti, compresi gli eventuali provvedimenti disciplinari, deliberati dal Collegio sono definitivi e vincolanti per tutti i Soci, il rifiuto di tali deliberazioni da parte del Socio determina l'automatica esclusione dall'Associazione con perdita del diritto di partecipazione alla vita dell'Associazione e l'esclusione da tutte le eventuali funzioni, cariche e incarichi ricoperti.
14.5 I componenti dei collegio dei Probiviri partecipano di diritto a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, ivi comprese quelle svolte a porte chiuse, senza diritto di voto.
14.6 Tutte le votazioni su documenti di ogni natura sono prese a voto palese, con maggioranza semplice.
 
ART. 15) VOTAZIONI
15.1 Possono essere eletti o far parte del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri i Soci che risultassero iscritti alla Associazione da almeno 6 mesi.
 
ART. 16) ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI
16.1 L'esercizio economico dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
16.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo determina l'importo della quota di iscrizione relativa all'anno successivo.
16.3 PROGETTO MAGENTA non persegue fini di lucro.
16.4 PROGETTO MAGENTA dispone dei seguenti fondi:
16.4.1 quote d’iscrizione (tesseramento);
16.4.2 contributi liberi ed erogazioni dei Soci o di terzi, in base alla normativa vigente;
16.4.3 contributi ricavati da convenzioni con lo Stato, le Regioni, i Comuni, la Comunità Europea, le organizzazioni nazionali o internazionali, eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
16.4.4 eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
16.4.5 l’utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
16.4.6 attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
16.4.7 ogni altro tipo di entrata consentita dalla legge.
16.5 I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti da PROGETTO MAGENTA e ad essa intestati. I beni mobili di proprietà dei Soci o dei terzi possono essere dati in comodato a PROGETTO MAGENTA stesso.
16.6 I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede di PROGETTO MAGENTA (o in altre eventuali sedi da indicare) sono elencati nell’inventario, redatto dal Responsabile Amministrativo e allegato al Bilancio Consuntivo ogni anno; l’inventario viene depositato presso la sede di PROGETTO MAGENTA e può essere consultato dai Soci.
16.7 Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione delle stesse, in armonia con le finalità statutarie di PROGETTO MAGENTA.
16.8 I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio di PROGETTO MAGENTA.
16.9 Le quote e i contributi sociali riscossi da PROGETTO MAGENTA a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti e non sono rivalutabili.
16.10 I fondi comuni rimangono indivisibili per tutta la durata di PROGETTO MAGENTA, e pertanto i Soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sui fondi medesimi.
16.11 Durante la vita di PROGETTO MAGENTA non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
16.12 Con i fondi si provvede alle spese per il funzionamento di PROGETTO MAGENTA. Le spese di PROGETTO MAGENTA sono le seguenti:
16.12.1 spese generali;
16.12.2 pese per la stampa, attività di informazione, di propaganda, editoria, discografia, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;
16.12.3 spese per campagne elettorali;
16.12.4 investimenti e ogni altra spesa utile a realizzare le finalità di PROGETTO MAGENTA.
16.13 In Caso di scioglimento i beni e fondi rimasti verranno devoluti ad associazioni che perseguono finalità simili.
 
ART. 17) SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
17.1 La delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata dall'assemblea straordinaria, convocata a norma di statuto, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento l'assemblea provvederà alla nomina di un liquidatore.
 
 
ART. 18) SIMBOLO
18.1 Il simbolo dell’Associazione è “Scritte nel cerchio perimetrale in carattere DAX Bold: PROGETTO colore blu Europa, la seconda “O” è sostituita da una sfera con all’interno 3 stelle europee; MAGENTA colore rosso Magenta; al centro colore rosso Magenta sfumato che racchiude 21 quadratini di diversi colori. Il Consiglio Direttivo può modificare il simbolo in maniera provvisoria fino alla prima convocazione dell’assemblea dei Soci, che esamina la proposta di modifica e la approva in via definitiva.
 
ART. 19) NORMA FINALE
19.1 Per tutto quanto non indicato nel presente statuto si rimanda alle norme del codice civile.
 
ART. 20) NORME TRANSITORIE
20.1 Le iscrizioni all'Associazione sono aperte a partire dal giorno seguente la data di costituzione dell'Associazione.
20.2 Le cariche provvisorie previste nell'Atto Costitutivo decadono il giorno dopo le elezioni delle cariche effettive.
 
Il presente Statuto è composto da n° 20 articoli e n° 10 pagine.
 
Magenta, 2 novembre 2017
 


 

 

BANNER MAGENTA 1

 

Magenta è un comune italiano di circa 24.000 abitanti, facente parte della Città metropolitana di Milano in Lombardia.  La sua notorietà è legata alla battaglia di Magenta del 4 giugno 1859, al Parco del Ticino e all'omonimo nome del colore.

Il Comune è retto da una maggioranza di Centrodestra. La Coalizione Civica Progetto Magenta siede tra i banchi della minoranza con i Consiglieri Comunali Silvia Minardi (Capogruppo) e Valentina Campana.

(Pagina risultati elettorali giugno 2022)